IMU 2020
Ultima modifica 26 marzo 2024
Ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la nuova IMU a decorrere dal 1/1/2020 con la contestuale abrogazione della TASI.
Per le nozioni di base relative all’imposta si rinvia a:
https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/Imposta-municipale-propria-IMU/
Aliquote IMU 2020
Approvate con Deliberazione nr. 12 del 10/6/2020 dal Consiglio Comunale:
a) aliquota pari al 0,60 % per le unità immobiliari censite catastalmente nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e delle relative pertinenze, così come definite ai fini IMU;
b) aliquota pari al 0,10 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art.9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, convertito in L. n.133/1994);
c) aliquota pari al 0,15 % per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce);
d) aliquota pari al 0,60 % per gli immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratti sottoscritti sulla base di accordi stipulati ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431 comma 3 dell’art. 2 – deve essere presentata apposita dichiarazione come da allegato;
e) aliquota pari al 0,90 % per i terreni agricoli;
f) aliquota pari al 1,00 % per i fabbricati censiti catastalmente nel gruppo “D”;
g) aliquota pari al 0,93 % per i fabbricati iscritti catastalmente nella categoria C/1 (Negozi e Botteghe) purché prive di slot – machine – deve essere presentata apposita dichiarazione come da allegato;
h) Aliquota pari al 1,00 % per la restante tipologia degli altri immobili diversi da quelli precedentemente elencati – aliquota ordinaria;
Detrazioni IMU 2020
La detrazione per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, e' di Euro 200,00, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Agevolazioni IMU 2020
E' considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Esenzione IMU 2020 - dispozioni normative introdotte in considerazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (note allegate). Nel caso di esenzione il contribuente deve presentare la dichiarazione IMU.
Scadenza versamento IMU
Acconto entro il 16/06/2020
Saldo entro il 16/12/2020.
Il Consiglio Comunale con la Deliberazione nr. 13 del 10/6/2020 ha stabilito che in caso di difficoltà economiche legate alla pandemia da Covid-19 non verranno sanzionati i versamenti effettuati a titolo di acconto se versati entro il 30/9/2020 dietro presentazione di idonea comunicazione predisposta dall’ufficio tributi da consegnare necessariamente entro il 30 ottobre 2020 (consegna presso la sede municipale oppure tramite mail all'indirizzo info@comune.gonzaga.mn.it corredato da copia del documento di identità). (allegato)
Tale agevolazione non può però riguardare la quota statale dell'IMU dovuta per i fabbricati di categoria D (codice tributo 3925), quota che dovrà comunque essere versata entro il 16 giugno 2020, come da indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Risoluzione n. 5/DF del 8/6/2020 - allegata).
Calcolo dell’Acconto e del Saldo
Il comma 762 dell’art. 1 Legge 160/2019 stabilisce che in sede di prima applicazione dell'imposta (anno 2020), la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate e pubblicate per l'anno 2020.
Modalita' di versamento IMU
Il pagamento puo' essere effettuato con Modello F24 dell'Agenzia delle Entrate o con bollettino postale (appositamente istituito per il versamento dell'IMU).
Il codice ente da specificare sul Modello F24, per il Comune di Gonzaga, e' E089.
Il codice catastale da specificare sul bollettino di versamento in c/c postale e' sempre E089.
Per il versamento con Modello F24 sono previsti i seguenti Codici tributo:
3912 - Imu - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - Comune
3913 - Imu - imposta municipale propria su fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune
3914 - Imu - imposta municipale propria per i terreni - Comune
3916 - Imu - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Comune
3918 - Imu - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Comune
3925 -Imu - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato
3930- Imu - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Incremento Comune
3939 - Imu - imposta municipale propria su fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita – Comune.
L'imposta deve essere versata interamente al Comune di Gonzaga ad esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D che devono versare l'IMU ad aliquota standard dello 0,76% allo Stato e la differenza dall'aliquota base dovra' essere versata al Comune.
Per ciascun codice tributo deve essere effettuato l'arrotondamento all'Euro (per difetto se la fazione e' inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso negli altri casi).
Non deve essere effettuato il versamento se l'imposta annua totale da pagare e' uguale od inferiore a Euro 12,00. Se l'importo annuale da versare supera Euro 12,00, il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.
Calcolatore IMU
E' possibile effettuare il calcolo dell'IMU accedendo al calcolatore IUC. (link sotto riportato)
Il contribuente dovrà prestare attenzione all’inserimento dei dati.
Si invita sempre alla verifica dei calcoli effettuati. Il Comune di Gonzaga e la società sviluppatrice della procedura non sono responsabili di eventuali danni e/o perdite di profitti causati dall'uso del Calcolatore che viene fornito gratuitamente cosi com'è. L'utente con l'utilizzo dell'applicazione solleva chiunque da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dall'uso dell'applicazione stessa. Si ricorda che, tale servizio, non preclude l’attività di controllo dell’ufficio tributi. La preghiamo quindi di verificare attentamente l’esattezza dei dati. Si invita inoltre a verificare sempre il regolamento e le deliberazioni approvati dal Comune.
Si sconsiglia l’uso del browser di Internet explorer.
Come usare il calcolatore
Impostare inizialmente l’anno di riferimento (nel 2020 si versa la nuova IMU per l'anno 2020), selezionare il calcolo (IMU), quindi definire tutti gli immobili oggetto del calcolo (Abitazione principale / Altra abitazione / Altro fabbricato / terreno / area edificabile) unitamente ai parametri di calcolo (tipologia, rendita, percentuale di possesso, periodo di possesso, ecc.).
Dopo aver specificato i cespiti posseduti, indicare i dati del contribuente e procedere al calcolo col tasto di ”AVANTI”, la procedura espone i calcoli e consente di stampare il modello di pagamento F24 (ordinario o semplificato) oltre al riepilogo dei calcoli effettuati (tasto stampa riepilogo). E’ possibile procedere ad un nuovo calcolo (su altri cespiti), alla modifica dei dati inseriti o passare al calcolo dell’altra imposta.
(calcolatore non disponibile).
IMU e terremoto
I fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'I.M.U. fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
(art. 8 comma 3 del DL n. 74/2012 - Integrato dal comma 2 dell'art. 26-bis del DL 32/2019 convertito con modificazioni in Legge nr. 55/2019 e dall'articolo 9-vicies quinquies DL 123 del 24/10/2019).
Ravvedimento operoso
Le finalita' del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarita' commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.
Non e' possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia gia' stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attivita' di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari, accertamenti gia' notificati).
Il pagamento puo' avvenire anche con piu' versamenti in tempi diversi purche' tutti siano effettuati entro il termine previsto.
Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24 dell'Agenzia delle Entrate.
Dichiarazioni
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresi', disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'I.C.I., in quanto compatibili.
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30/6 dell'anno successivo alla data in cui e' intervenuta la variazione, utilizzando il modello del Ministro dell'economia e delle finanze (modello e istruzioni ).
Rimborsi IMU
Il contribuente puo' richiedere al Comune il rimborso di somme versate e non dovute, entro cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
La domanda di rimborso afferente la quota statale, verificata per la competenza dall'ufficio tributi, viene trasmessa al Ministero dell'Interno e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini dell'erogazione statale del rimborso spettante.
(Modello richiesta di rimborso )
Pagamenti rateali
Nel caso di atti di accertamento notificati, il contribuente può chiedere il pagamento rateale dell'atto così come previsto dal Regolamento. (Modello richiesta rateazione)
Inagibilità dei fabbricati
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, si dimezzata la base imponibile. Il contribuente deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, che attesti il possesso di dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato oppure può chiedere che l'inagibilità o inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, allegando idonea documentazione. (modello)
Modulistica:
Aliquote Nuova IMU - Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 10/6/2020 (allegato)
Regolamento Nuova IMU - Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 5/10/2020 (allegato)
Valorizzazione orientativa delle aree edificabili per IMU anno 2020 - Delibera della Giunta Comunale n. 58 del 10/6/2020 - (allegato)
Informativa IUC - 2020 (allegato)
Dichiarazione di locazione a canone concordato – anno 2020 (allegato)
Dichiarazione di fabbricato di categoria C/1 privo di slot-machine – anno 2020 (allegato)
Dichiarazione per versamento tardivo dell'acconto IMU per problemi economici da Covid-19 (allegato)
Dichiarazione di inagibilita'/inabitabilita' ai fini IMU (allegato)
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 24/6/2020 - Nomina del Funzionario Responsabile della Nuova IMU - (allegato)