IMU 2022

Ultima modifica 25 marzo 2024

Ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la nuova IMU a decorrere dal 1/1/2020 con la contestuale abrogazione della TASI.

Per le nozioni di base relative all’imposta si rinvia a:

https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/Imposta-municipale-propria-IMU/

 

 Aliquote IMU  2022

Approvate con Deliberazione nr. 11 del 30/3/2022 dal Consiglio Comunale:

a) aliquota pari al 0,60 % per le unità immobiliari censite catastalmente nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e delle relative pertinenze, così come definite ai fini IMU;

b) aliquota pari al 0,10 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art.9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, convertito in L. n.133/1994);

c) aliquota pari al 0,60 % per gli immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratti sottoscritti sulla base di accordi stipulati ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431 comma 3 dell’art. 2 – deve essere presentata apposita dichiarazione come da allegato;

d) aliquota pari al 0,90 % per i terreni agricoli;

e) aliquota pari al 1,00 % per i fabbricati censiti catastalmente nel gruppo “D”;

f) aliquota pari al 0,93 % per i fabbricati iscritti catastalmente nella categoria C/1 (Negozi e Botteghe) purché prive di slot – machine – deve essere presentata apposita dichiarazione come da allegato;

g) Aliquota pari al 1,00 % per la restante tipologia degli altri immobili diversi da quelli precedentemente elencati – aliquota ordinaria; 

 

Detrazioni IMU 2022

La detrazione per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, e' di Euro 200,00, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

 

Agevolazioni IMU 2022

E' considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

Scadenza versamenti IMU

ACCONTO entro il 16/06/2022

SALDO entro il 16/12/2022.

 

 

Calcolo dell’Acconto e del Saldo

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno corrente (comma 762 dell’art. 1 Legge 160/2019).

 

Modalita' di versamento IMU

Il pagamento puo' essere effettuato con Modello F24 dell'Agenzia delle Entrate o con bollettino postale (appositamente istituito per il versamento dell'IMU).

Il codice ente da specificare sul Modello F24, per il Comune di Gonzaga, e' E089.

Il codice catastale da specificare sul bollettino di versamento in c/c postale e' sempre E089.

 
Per il versamento con Modello F24 sono previsti i seguenti Codici tributo:

 3912 - Imu - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - Comune

 3913 - Imu - imposta municipale propria su fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune

 3914 - Imu - imposta municipale propria per i terreni - Comune

 3916 - Imu - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Comune

 3918 - Imu - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Comune

 3925 -Imu - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato

 3930- Imu - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Incremento Comune

 

L'imposta deve essere versata interamente al Comune di Gonzaga ad esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D  che devono versare l'IMU ad aliquota standard dello 0,76% allo Stato e la differenza dall'aliquota base dovra' essere versata al Comune.

Per ciascun codice tributo deve essere effettuato l'arrotondamento all'Euro (per difetto se la fazione e' inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso negli altri casi).

Non deve essere effettuato il versamento se l'imposta annua totale da pagare e' uguale od inferiore a Euro 12,00. Se l'importo annuale da versare supera Euro 12,00, il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.

 

Calcolatore IMU

E' possibile effettuare il calcolo dell'IMU accedendo al calcolatore IUC. (link sotto riportato)

Il contribuente dovrà prestare attenzione all’inserimento dei dati.

Si invita sempre alla verifica dei calcoli effettuati. Il Comune di Gonzaga e la società sviluppatrice della procedura non sono responsabili di eventuali danni e/o perdite di profitti causati dall'uso del Calcolatore che viene fornito gratuitamente cosi com'è. L'utente con l'utilizzo dell'applicazione solleva chiunque da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dall'uso dell'applicazione stessa. Si ricorda che, tale servizio, non preclude l’attività di controllo dell’ufficio tributi. La preghiamo quindi di verificare attentamente l’esattezza dei dati. Si invita inoltre a verificare sempre il regolamento e le deliberazioni approvati dal Comune.

Il calcolatore non prende in considerazione le abitazioni principali (di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 - NON di lusso) con le relative pertinenze, in quanto è prevista l'esenzione.

(accedi al calcolatore IMU).

 

IMU e terremoto

I fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'I.M.U.  fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
(art. 8 comma 3 del DL n. 74/2012 - Integrato dal comma 2 dell'art. 26-bis del DL 32/2019 convertito con modificazioni in Legge nr. 55/2019, dall'articolo 9-vicies quinquies DL 123 del 24/10/2019, comma 1116 art. 1 Legge 178/2020 e art. 22 bis Legge 25/2022). (normativa)

 

Ravvedimento operoso

Le finalita' del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarita' commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.

Non e' possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia gia' stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attivita' di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari, accertamenti gia' notificati).

Il pagamento puo' avvenire anche con piu' versamenti in tempi diversi purche' tutti siano effettuati entro il termine previsto.

Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24 dell'Agenzia delle Entrate.

 

Dichiarazioni

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresi', disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'I.C.I., in quanto compatibili.

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30/6 dell'anno successivo alla data in cui e' intervenuta la variazione, utilizzando il nuovo modello del Ministro dell'economia e delle finanze (modello  e istruzioni ). Per le variazioni intervenute nell'anno 2021 la dichiarazione va presentata entro il 31/12/2022.

 

Rimborsi IMU

Il contribuente puo' richiedere al Comune il rimborso di somme versate e non dovute, entro cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

La domanda di rimborso afferente la quota statale, verificata per la competenza dall'ufficio tributi, viene trasmessa al Ministero dell'Interno e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini dell'erogazione statale del rimborso spettante.

Per accedere alla modulistica andare nella sezione "servizi e utilità" da Home-page, accedere allo "sportello telematico polifunzionale", sezione "tributi", voce "chiedere il rimborso per errato versamento" oppure clicca qui.

 

Pagamenti rateali

Nel caso di atti di accertamento notificati, il contribuente può chiedere il pagamento rateale dell'atto così come previsto dal Regolamento. Per accedere alla modulistica andare nella sezione "servizi e utilità" da Home-page, accedere allo "sportello telematico polifunzionale", sezione "tributi", voce "chiedere la rateazione del pagamento di un tributo" oppure clicca qui.

 

Inagibilità dei fabbricati

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, si dimezzata la base imponibile. Il contribuente deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, che attesti il possesso di dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato oppure può chiedere che  l'inagibilità o inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, allegando idonea documentazione. (modello)

 

Modulistica

  • Aliquote Nuova IMU - Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 30/3/2022 (allegato)
  • Regolamento Nuova IMU - Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 5/10/2020 (allegato)
  • Valorizzazione orientativa delle aree edificabili per IMU anno 2022 - Delibera della Giunta Comunale n. 55 del 11/5/2022 (allegato)
  • Informativa IMU - 2022 (allegato)
  • Normativa per esenzione sisma (allegato)
  • Dichiarazione di locazione a canone concordato – anno 2022 (allegato)
  • Dichiarazione di fabbricato di categoria C/1 privo di slot-machine – anno 2022 (allegato)
  • Dichiarazione di inagibilita'/inabitabilita'  ai fini IMU (allegato)
  • Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 24/6/2020 - Nomina del Funzionario Responsabile della Nuova IMU - (allegato)

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